Comune di Bitetto

Versione alto contrasto | Dimensioni testo A A A

Demografici - Stato civile

Dirigente: Dott.ssa Rosa Campanale Referente: Dott. Arcangelo Raffaele Carbone

Indirizzo: Piazza Moro, piano terra
Telefono: 0803829322
Email: demografici@pec.comune.bitetto.ba.it

Che cosa è?

Svolge funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le attività in materia di stato civile, nonché di vigilanza sulla piena osservanza dell´ordinamento e sul soddisfacimento del pubblico interesse. II nuovo ordinamento di stato civile è stato approvato con il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che ha dato concreta attuazione all´art. 2, comma 12, della legge 127/97, la quale prevedeva, appunto, I´adozione di misure per la revisione e la semplificazione dell´ordinamento di stato civile dì cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sulla base di specifici controlli volti soprattutto alla eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile, alla riduzione dei termini per la conclusione dei provvedimenti e, infine, alla progressiva informatizzazione delle procedure e degli atti di stata civile. L´ordinamento dello stato civile ha l´importantissima funzione di consentire l´individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia.

Questa esigenza è basilare perché dalla sussistenza e dalle qualificazioni dello status in tali spazi sociali derivano o possono derivare alla persona diritti e obblighi nei confronti dello Stato e degli altri consociati.

Come è noto l´ordinamento non ha effetti costitutivi nei riguardi dello status, ma è diretto ad accogliere una documentazione tipica ed essenziale sui fatti e sugli atti che allo status attribuiscono origine e ne causano i mutamenti. A ciò è legato il valore probatorio di tale documentazione che fa fede (fino a querela di falso) di quello che l´ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza o aver compiuto, e (fino a prova contraria) della veridicità delle dichiarazionI rese dai comparenti.

Gli eventi determinanti lo status della persona possono essere indipendenti o dipendenti dalla sua volontà (es. del primo caso la nascita, del secondo (matrimonio).

Altri possano dipendere da provvedimenti dall´autorità come nel caso della perdita della capacità. Funzione dello stato civile è, quindi, prima di tutto ricevere, per mezzo di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri (in futuro, come si vedrà negli archivi informatici), o di atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi, la documentazione essenziale che descrive quel determinato complesso di eventi; conservare tale documentazione, perché dai fatti e atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e verso gli altri consociati; rilasciare, a chi vi abbia interesse, le relative certificazioni. Un´altra funzione essenziale del servizio pubblico dello stato civile è quella di garantire l´attualità della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona. Ciò comporta il collegamento sistematico tra atti e fatti diversi ma successivi l´uno all´altro per consentire il costante ed immediato adeguamento alla realtà della documentazione in oggetto.

La formazione degli atti dello stato civile può avvenire in tre modi: Per iscrizione: registrazione degli atti ricevuti direttamente dall´ufficiale dello stato civile che tiene i registri Per trascrizione: la registrazione che ha per oggetto gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale o emessi da altra autorità Per annotazione: una registrazione accessoria ad altro atto già registrato. La disciplina organica della materia dello stato civile, è stata dettata dapprima, dall´ordinamento di stato civile approvata con R.D. 9 luglio 1909, n. 1238 (oggi in larga parte abrogato, fatte salve le disposizioni mantenute transitoriamente in vita dall´art. 709 del d.P.R. n. 396/2000).

Attualmente la disciplina è regolata, come più volte ripetuto, dal D.P.R. 3 novembre 2000, n° 396. L´art. 5 di tale ultimo testo normativo integrando le disposizioni del codice civile, elenca compiutamente le funzioni e i compiti dell´ufficiale dello stato civile, cui incombe: di formare, archiviare, conservare e aggiornare tutti gli atti dello stato civile e curare, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all´att. 10, comma 2, Iett. d dello stesso regolamento; di trasmettere alle PPAA che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa; di rilasciare, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che riguardano lo stato civile; la verifica per le PPAA che ne fanno richiesta, della veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.



Banner Banner Banner

Banner Banner Banner

Banner Banner Banner

Questo sito utilizza cookies tecnici per garantire il servizio. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l’uso. informativa completa. Ho Capito