Descrizione
Ulteriore aggiornamento misure fitosanitarie 2026 Xylella fastidiosa
nei comuni con altitudine media inferiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni obbligatorie sono da effettuarsi entro il 15 maggio 2026;
nei comuni con altitudine media superiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni obbligatorie sono da effettuarsi entro il 30 maggio 2026.
Aggiornamento Misure Fitosanitarie 2026: Specifiche per l'Agro di Bitetto
In relazione alla Determinazione Dirigenziale dell’Osservatorio Fitosanitario n. 39 del 11/03/2026, si forniscono importanti dettagli operativi circa il calendario delle lavorazioni del terreno per il contrasto alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa.
La strategia regionale prevede una differenziazione temporale basata sull'altitudine dei Comuni, al fine di intervenire con la massima efficacia in base al ciclo vitale dell'insetto vettore.
Calendario e Scadenze per il Comune di Bitetto
Essendo il territorio di Bitetto situato a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m., lo stesso rientra nella prima fascia temporale di intervento. Pertanto, i termini per le operazioni obbligatorie sono i seguenti:
- Periodo Obbligatorio: dal 25 marzo al 30 aprile 2026.
- Azioni richieste: Esecuzione di lavorazioni superficiali quali aratura, fresatura, erpicatura o trinciatura dell'erba (garantendo un'altezza massima residua di 10 cm).
Nota Bene: Per i comuni situati oltre i 200 metri s.l.m., il termine ultimo è invece fissato al 15 maggio. La distinzione garantisce che le operazioni avvengano nel momento di massima vulnerabilità delle forme giovanili del vettore.
Dettagli sulle Modalità di Intervento
L’obbligo di lavorazione superficiale nel periodo primaverile è finalizzato a eliminare le piante erbacee su cui si completa il ciclo vitale del vettore.
- Aree a difficile accesso: In caso di declivi, bordi strada o rotatorie dove i mezzi meccanici non possono accedere, è necessario intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore). L’uso di diserbanti è ammesso solo in casi di comprovata impossibilità tecnica, privilegiando prodotti a basso impatto ambientale.
- Gestione del verde: È inoltre consigliata la spollonatura estiva e la potatura biennale delle piante ospiti per ridurre la vegetazione appetibile per il vettore.
Soggetti Obbligati e Sanzioni
Le lavorazioni devono essere eseguite da proprietari o conduttori di terreni agricoli, gestori di aree a verde pubblico e privato, e soggetti responsabili di superfici demaniali o bordi stradali.
Il controllo è affidato ai Carabinieri Forestali. La mancata osservanza delle disposizioni comporta sanzioni amministrative pecuniarie che variano da € 1.000,00 a € 6.000,00 (ai sensi del D.Lgs 19/2021).
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Si informa la cittadinanza che, in conformità alla Determinazione Dirigenziale dell’Osservatorio Fitosanitario n. 39 dell'11/03/2026, sono state stabilite le scadenze e le modalità per il contrasto alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa.
- Obbligo di Lavorazione dei Terreni
Per i Comuni situati sopra i 200 metri s.l.m., il termine ultimo per l’esecuzione delle lavorazioni superficiali del suolo è fissato al 15 maggio.
Tali interventi sono fondamentali per abbattere la popolazione dell’insetto vettore (la "sputacchina") durante le sue fasi giovanili, eliminando la flora infestante in cui l'insetto completa il suo ciclo vitale.
- Modalità: Arature o fresature superficiali.
- Aree difficili: Ove l'accesso meccanico sia impedito (pendenze, bordi stradali, rotatorie), è necessario procedere con mezzi fisici come il pirodiserbo o il vapore. Solo in via residuale è consentito il diserbo chimico con prodotti a basso impatto ambientale.
- 2. Soggetti Obbligati
Le disposizioni si applicano indistintamente a:
- Proprietari e conduttori di fondi agricoli.
- Gestori pubblici e privati di aree non coltivate, verde pubblico, bordi stradali, canali e aree demaniali.
- 3. Ulteriori Raccomandazioni
Per una prevenzione efficace, si consiglia inoltre di:
- Effettuare la spollonatura nel periodo estivo.
- Eseguire la potatura delle piante ospiti con cadenza almeno biennale, così da ridurre la vegetazione appetibile per l'insetto e migliorare il microclima interno alla chioma.
- Deroghe e Casi Particolari
L'obbligo di lavorazione NON si applica a:
- Boschi, pinete e giardini privati.
- Aree protette (Legge 394/91), fatti salvi gli oliveti, frutteti e vigneti situati al loro interno.
Nota per colture in atto: nei terreni con colture erbacee (cereali, ortaggi, foraggio, ecc.) in cui siano presenti alberi di olivo o mandorlo, le lavorazioni devono essere limitate esclusivamente all'area sotto la chioma.
Nota PAC: Si specifica che l'esecuzione di tali lavorazioni, essendo disposte per motivi fitosanitari, costituisce deroga ufficiale all'obbligo di inerbimento previsto dall'Ecoschema 2.
- 5. Controlli e Sanzioni
La vigilanza sul rispetto delle norme è affidata ai Carabinieri Forestali. Si ricorda che la mancata osservanza delle misure fitosanitarie obbligatorie comporta, ai sensi dell’art. 55 comma 15 del D.Lgs 19/2021, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 1.000,00 a € 6.000,00.
L’applicazione obbligatoria delle lavorazioni del terreno disposte per motivi fitosanitari dall’Osservatorio fitosanitario, è in deroga al rispetto dell’obbligo dell’inerbimento per le aziende che aderisco all’ecoschema 2.
Maggiori informazioni sul sito: http://www.emergenzaxylella.it
Allegata Determinazione N. 00039 del 11/03/2026 Regione Puglia