Circolare riduzione consiglieri · ELEZIONI COMUNALI 2011 · Conoscere Bitetto · Comune di Bitetto - Bari
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Circolare riduzione consiglieri
Circolare riduzione consiglieri
OGGETTO: legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2 recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali
e regioni". Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali.
Com'è noto l'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, ha modificato ed integrato
l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di
contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del
numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali.
In considerazione delle prossime consultazioni amministrative si ritiene opportuno
richiamare l'attenzione sul disposto normativo ai sensi del quale, a decorrere dal 2011, e
per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei
consiglieri comunali e pro'(inciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del
rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
1
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
A tal fine "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità
superiore", non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.
Si evidenzia, al riguardo, che la disposizione legislativa in argomento postula
inequivocabilmente che "l'entità della riduzione" applicata è arrotondata all'unità superiore
tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale.
AI fine di offrire un'esemplificazione circa la nuova composizione dei consigli
comunali e provinciali, fissata ai sensi dell'art. 37 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 sulla base
della popolazione residente, come rideterminata dalla normativa in parola, è stata
predisposta la tabella n. 1 che si allega.
Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il
numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova
composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto
del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso,
rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità
superiore.
In ogni caso, tale numero, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del T.U.O.E.L. n.
267/2000, non può superare comunque le 12 unità.
Si allega, al riguardo, la tabella n. 2.
In relazione a quanto indicato sono fatte salve le modifiche apportate in sede di
conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con
popolazione superiore a un milione di abitanti.
Si pregano le SS. LL. di voler curare - con i mezzi ritenuti più idonei - la massima
diffusione degli elementi sopra esposti presso le amministrazioni locali interessate,
rientranti nella competenza di codeste province, alcune delle quali hanno già formulato
quesiti specifici.
2
Tabella n. 1
CONSIGLIERI COMUNALI ESCLUSO IL SINDACO
PRECEDENTE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011
T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37) Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come
modificata dalla legge n. 42/2010
Popolazione superiore a un milione di abitanti 60 Popolazione superiore a un milione di abitanti 48*
Popolazione superiore a 500.000 abitanti 50 Popolazione superiore a 500.000 abitanti 40
Popolazione superiore a 250.000 abitanti 46 Popolazione superiore a 250.000 abitanti 36
Popolazione superiore a 100.000 abitanti 40 Popolazione superiore a 100.000 abitanti o 32
capoluoghi di provincia
Popolazione superiore a 30.000 abitanti 30 Popolazione superiore a 30.000 abitanti 24
Popolazione superiore a 10.000 abitanti 20 Popolazione superiore a 10.000 abitanti 16
Popolazione superiore a 3.000 abitanti 16 Popolazione superiore a 3.000 abitanti 12
Popolazione altri comuni 12 Popolazione altri comuni 9
* fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d.
mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.
CONSIGLIERI PROVINCIALI ESCLUSO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PRECEDENTE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011
T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37) LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010 COME
MODIFICATA DALLA LEGGE N. 42/2010
Popolazione sUP!3riore a 1.400.000 abitanti 45 Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti 36
Popolazione superiore a 700.000 abitanti 36 Popolazione superiore a 700.000 abitanti 28
Popolazione superiore a 300.000 abitanti 30 Popolazione superiore a 300.000 abitanti 24
Popolazione altre province 24 Popolazione altre province 19
Tabella n. 2
NUMERO MASSIMO ASSESSORI COMUNALI
RINNOVI DAL 2011
T.U.O.E.L. n. 267/2000 (art. 47, Legge finanziaria per il 2010 come
comma 1) modificata dalla legge n. 42/2010
un terzo dei consiglieri computando il sindaco un quarto dei consiglieri, computando il sindaco
Popolazione superiore a un milione di Popolazione superiore a un milione di abitanti
abitanti 12 Calcolo su 49 (48 consiglieri + il sindaco)
Calcolo su 61 (60 consiglieri + il sindaco) 12 *
**
Popolazione superiore a 500.000 abitanti Popolazione superiore a 500.000 abitanti
Calcolo su 51 (50 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco)
12 11
Popolazione superiore a 250.000 abitanti Popolazione superiore a 250.000 abitanti
Calcolo su 47 (46 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 37 (36 consiglieri + il sindaco)
12 10
Popolazione superiore a 100.000 abitanti Popolazione superiore a 100.000 abitanti
Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 33 (32 consiglieri + il sindaco)
12 9
Popolazione superiore a 30.000 abitanti Popolazione superiore a 30.000 abitanti
Calcolo su 31 (30 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 25 (24 consiglieri + il sindaco)
10 7
Popolazione superiore a 10.000 abitanti Popolazione superiore a 10.000 abitanti
Calcolo su 21 (20 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco)
7 5
Popolazione superiore a 3.000 abitanti Popolazione superiore a 3.000 abitanti
Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco) 6 Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco) 4
Popolazione altri comuni Popolazione altri comuni
Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco) 4 Calcolo su 10 (9 consiglieri + il sindaco) 3
* ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000 il numero massimo degli assessori non
può essere superiore a 12 unità.
** fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille
proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.
NUMERO MASSIMO ASSESSORI PROVINCIALI
RINNOVI DAL 2011
T.U.O.E.L. n. 267/2000 (art. 47, Legge finanziaria per il 2010 come
comma 1) modificata dalla legge n. 42/2010
un terzo dei consiglieri computando il presidente della Un quarto dei consiglieri computando il presidente della
provincia provincia
Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti
Calcolo su 46 (45 consiglieri + il presidente 12 Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente 10
della provincia) della provincia)
Popolazione superiore a 700.000 abitanti Popolazione superiore a 700.000 abitanti
Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente 12 Calcolo su 29 (28 consiglieri + il presidente 8
della provincia) della provincia)
Popolazione superiore a 300.000 abitanti Popolazione superiore a 300.000 abitanti
Calcolo su 31 (30 consiglieri + il presidente 10 Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente 7
della provincia) della provincia)
Popolazione altre province Popolazione altre province
Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente 8 Calcolo su 20 (19 consiglieri + il presidente 5
della provincia) della provincia)
OGGETTO: legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2 recante: "Interventi urgenti concernenti enti locali
e regioni". Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali.
Com'è noto l'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, ha modificato ed integrato
l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di
contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del
numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali.
In considerazione delle prossime consultazioni amministrative si ritiene opportuno
richiamare l'attenzione sul disposto normativo ai sensi del quale, a decorrere dal 2011, e
per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei
consiglieri comunali e pro'(inciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del
rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
1
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
A tal fine "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità
superiore", non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.
Si evidenzia, al riguardo, che la disposizione legislativa in argomento postula
inequivocabilmente che "l'entità della riduzione" applicata è arrotondata all'unità superiore
tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale.
AI fine di offrire un'esemplificazione circa la nuova composizione dei consigli
comunali e provinciali, fissata ai sensi dell'art. 37 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 sulla base
della popolazione residente, come rideterminata dalla normativa in parola, è stata
predisposta la tabella n. 1 che si allega.
Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il
numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova
composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto
del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso,
rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità
superiore.
In ogni caso, tale numero, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del T.U.O.E.L. n.
267/2000, non può superare comunque le 12 unità.
Si allega, al riguardo, la tabella n. 2.
In relazione a quanto indicato sono fatte salve le modifiche apportate in sede di
conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille proroghe) per i comuni con
popolazione superiore a un milione di abitanti.
Si pregano le SS. LL. di voler curare - con i mezzi ritenuti più idonei - la massima
diffusione degli elementi sopra esposti presso le amministrazioni locali interessate,
rientranti nella competenza di codeste province, alcune delle quali hanno già formulato
quesiti specifici.
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Tabella n. 1
CONSIGLIERI COMUNALI ESCLUSO IL SINDACO
PRECEDENTE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011
T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37) Legge 23 dicembre 2009 (finanziaria 2010) come
modificata dalla legge n. 42/2010
Popolazione superiore a un milione di abitanti 60 Popolazione superiore a un milione di abitanti 48*
Popolazione superiore a 500.000 abitanti 50 Popolazione superiore a 500.000 abitanti 40
Popolazione superiore a 250.000 abitanti 46 Popolazione superiore a 250.000 abitanti 36
Popolazione superiore a 100.000 abitanti 40 Popolazione superiore a 100.000 abitanti o 32
capoluoghi di provincia
Popolazione superiore a 30.000 abitanti 30 Popolazione superiore a 30.000 abitanti 24
Popolazione superiore a 10.000 abitanti 20 Popolazione superiore a 10.000 abitanti 16
Popolazione superiore a 3.000 abitanti 16 Popolazione superiore a 3.000 abitanti 12
Popolazione altri comuni 12 Popolazione altri comuni 9
* fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d.
mille proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.
CONSIGLIERI PROVINCIALI ESCLUSO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PRECEDENTE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE A DECORRERE DAL 2011
T.U.O.E.L. N. 267/2000 (art. 37) LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010 COME
MODIFICATA DALLA LEGGE N. 42/2010
Popolazione sUP!3riore a 1.400.000 abitanti 45 Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti 36
Popolazione superiore a 700.000 abitanti 36 Popolazione superiore a 700.000 abitanti 28
Popolazione superiore a 300.000 abitanti 30 Popolazione superiore a 300.000 abitanti 24
Popolazione altre province 24 Popolazione altre province 19
Tabella n. 2
NUMERO MASSIMO ASSESSORI COMUNALI
RINNOVI DAL 2011
T.U.O.E.L. n. 267/2000 (art. 47, Legge finanziaria per il 2010 come
comma 1) modificata dalla legge n. 42/2010
un terzo dei consiglieri computando il sindaco un quarto dei consiglieri, computando il sindaco
Popolazione superiore a un milione di Popolazione superiore a un milione di abitanti
abitanti 12 Calcolo su 49 (48 consiglieri + il sindaco)
Calcolo su 61 (60 consiglieri + il sindaco) 12 *
**
Popolazione superiore a 500.000 abitanti Popolazione superiore a 500.000 abitanti
Calcolo su 51 (50 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco)
12 11
Popolazione superiore a 250.000 abitanti Popolazione superiore a 250.000 abitanti
Calcolo su 47 (46 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 37 (36 consiglieri + il sindaco)
12 10
Popolazione superiore a 100.000 abitanti Popolazione superiore a 100.000 abitanti
Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 33 (32 consiglieri + il sindaco)
12 9
Popolazione superiore a 30.000 abitanti Popolazione superiore a 30.000 abitanti
Calcolo su 31 (30 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 25 (24 consiglieri + il sindaco)
10 7
Popolazione superiore a 10.000 abitanti Popolazione superiore a 10.000 abitanti
Calcolo su 21 (20 consiglieri + il sindaco) Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco)
7 5
Popolazione superiore a 3.000 abitanti Popolazione superiore a 3.000 abitanti
Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco) 6 Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco) 4
Popolazione altri comuni Popolazione altri comuni
Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco) 4 Calcolo su 10 (9 consiglieri + il sindaco) 3
* ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs.vo n. 267/2000 il numero massimo degli assessori non
può essere superiore a 12 unità.
** fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille
proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.
NUMERO MASSIMO ASSESSORI PROVINCIALI
RINNOVI DAL 2011
T.U.O.E.L. n. 267/2000 (art. 47, Legge finanziaria per il 2010 come
comma 1) modificata dalla legge n. 42/2010
un terzo dei consiglieri computando il presidente della Un quarto dei consiglieri computando il presidente della
provincia provincia
Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti
Calcolo su 46 (45 consiglieri + il presidente 12 Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente 10
della provincia) della provincia)
Popolazione superiore a 700.000 abitanti Popolazione superiore a 700.000 abitanti
Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente 12 Calcolo su 29 (28 consiglieri + il presidente 8
della provincia) della provincia)
Popolazione superiore a 300.000 abitanti Popolazione superiore a 300.000 abitanti
Calcolo su 31 (30 consiglieri + il presidente 10 Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente 7
della provincia) della provincia)
Popolazione altre province Popolazione altre province
Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente 8 Calcolo su 20 (19 consiglieri + il presidente 5
della provincia) della provincia)
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