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USO DELLA CAPPELLA

DISCIPLINARE PER L'USO DELLA CAPPELLA COMUNALE PRESSO IL CIMITERO:

LA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERA NR. 44 DEL 15.04.2010 HA APPROVATO IL SEGUENTE DISCIPLINARE PER L'USO DELLA CAPPELLA COMUNALE PRESSO IL CIMITERO:

Premesso
che ogni comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all’articolo 17 della legge regionale nr.34/2008;
Visto che il Comune di Bitetto ha nel proprio ambito Cimiteriale una Cappella adibita oltre che per il Commiato, anche per le funzioni religiose di rito cattolico;
Visto il Regolamento del Cimitero e dei servizi cimiteriali, approvato con atto del C.C. n.37 del 25 giugno 2004;
Visto D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Regolamento nazionale di polizia mortuaria”;
Vista la legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 - Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.
Ritenuto doversi regolamentare l’uso della struttura per riti funebri e religiosi, realizzata all’interno del Cimitero Comunale con un disciplinare che qui di seguito viene riportato e che è parte integrante del presente atto:

Art. 1
Il presente disciplina l'uso della Cappella comunale, annessa al Cimitero del Comune di Bitetto, sia per il commiato che per le funzioni religiose.

Art. 2
L'uso della Cappella è destinato allo svolgimento di cerimonie funebri per i familiari di defunti che saranno tumulati presso il Cimitero del Comune di Bitetto o che deceduti nel territorio Comunale debbano essere poi trasferiti in altro Comune o all’estero.
L'uso della Cappella è inoltre previsto per accogliere i familiari che intendano dare l’ultimo saluto al loro congiunto prima della cremazione, inumazione, tumulazione o trasferimento in altro comune.
I familiari del defunto e/o l’impresa di Onoranze Funebri delegata per lo svolgimento del servizio funebre possono usufruire della Cappella secondo i limiti e le modalità di cui ai successivi articoli, previa presentazione di formale richiesta al responsabile del Servizio Cimiteriale, con l’obbligo da parte dei dolenti o delle agenzie di Onoranze Funebri, di concordare con il Rev. Parroco le forme, i modi ed i tempi dei riti religiosi, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura della struttura cimiteriale.
E’ demandato al Responsabile dell’Ufficio Cimiteriale ricevere l’istanza per l’uso della Cappella del commiato, rilasciarne la relativa autorizzazione, predisporre i necessari riscontri ed accertamenti e garantire il servizio di custodia per il tramite di personale comunale o personale di ditte all’uopo incaricate.

Art. 3
L’uso della Cappella è consentito, di norma, in orario di apertura della struttura cimiteriale.
L’apertura in orari diversi viene autorizzata di volta in volta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 4
La domanda per l'uso della Cappella del commiato deve essere presentata, in forma scritta, al Responsabile dell’Ufficio Cimiteriale, anche via fax, o posta elettronica, indicando:
- i dati anagrafici del richiedente, indirizzo della sede e recapito telefonico, fax e-mail ed il codice fiscale;
- il nome e cognome, luogo e data di decesso del defunto;
- la data, l'ora di inizio e fine di utilizzo della Cappella per la cerimonia funebre;
- indicazione del viale dove sarà tumulata la salma con il numero del loculo o tomba di famiglia.

Art.5
Tutta la modulistica inerente il suddetto servizio viene predisposta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale

Art. 5
l'uso della Cappella comunale di cui all'art. 2, comma 1°, anche in relazione all'andamento dell'utilizzo è completamente gratuita.

Art. 6
Il richiedente l'uso della Cappella deve garantire, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso della struttura e dei beni in essa contenuti.

Art. 7
Qualora venissero arrecati danni all'arredamento, alla struttura ed aree verdi di pertinenza che comportino spese per il loro ripristino, il rimborso delle medesime verrà addebitato al richiedente l’uso della Cappella.