Uffici · Comune di Bitetto - Bari

Medaglia d'oro al merito civile
Centralino Telefonico: 0803829219

Giudici Popolari

    • Descrizione
      I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
      Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall'1 aprile fino al 31 luglio.
      L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
      In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

      Requisiti
      • avere la cittadinanza italiana;
      • godere dei diritti civili e politici;
      • avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
      • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
      • essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
      • buona condotta morale.
      Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
      a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
      b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
      c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

      Documentazione da presentare
      Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è reperibile presso gli sportelli del settore demografico.
      Il modulo va compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Bitetto o all'ufficio elettorale (piazza Moro - Bitetto), allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità...).

      Obblighi e rimborsi
      Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
      Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
      Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

      Aggiornamento elenchi
      1) Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione va fatta entro il 31 luglio;
      2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
      3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
      4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
      5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
      6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
      7) entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
      8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

      Normativa di riferimento
      • D.P.R. n. 273 del 28 luglio 1989.
      • L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
      • L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".


      Per informazioni
      ufficio elettorale - Settore Servizi Demografici e Cimiteriali - Comune di Bitetto
      Orario
      da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 11:30, lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 17:30 

      Responsabile/i
      Giorgio Gatti
  • Settore:
  • Indirizzo: Piazza Moro
  • Telefono: 080/3829219
  • Fax: 080/9921163
  • elettorale@comune.bitetto.ba.it
  • Referente:
    • Coscia, Cesaria